Art. 4.
(Audizioni e testimonianze).

      1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafie e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

 

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      3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
      4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.